Come evidenziato da E-Valuations sin dalla sua emanazione, il disposto dell'art. 161 co. 3 disp. att. c.p.c., come introdotto dalla L. 132/2015, pubblicata in G.U. n. 192 del 20.08.2015, entrato in vigore il 21.08.2015, sui criteri di liquidazione degli esperti stimatori, non avrebbe retto in termini giuridici al vaglio di costituzionalità in quanto in contrasto con la natura giuridica dell'obbligazione dell'esperto, quale professionista dotato di specifica competenza tecnica, che è obbligazione di mezzi e non di risultato.

Finalmente abbiamo un riscontro giuridico in tal senso: con una sua sentenza del 2016, il Tribunale di Vicenza ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale sui criteri di liquidazione degli esperti stimatori in quanto irragionevole nella parte in cui aggancia il compenso dell'esperto al valore di vendita del bene pignorato, poichè prende come valore di riferimento un'entità (il valore di vendita appunto) che non pare pronosticabile a priori e dipende da fattori imponderabili da parte dell'esperto.

Nella sezione documenti trovate le proposte della nostra Associazione per adeguare la normativa in tema di esecuzioni immobiliari.

 

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