ABROGAZIONE DELL'ART. 161 CO. 3 D.A. C.P.C. INTRODOTTO DAL D.L. 83/2015 CONV. CON L. 132/2015
La disposizione in oggetto, introdotta nel 2015, prevede che "il compenso dell'esperto e dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sul valore di stima".
Si ritiene tale disposizione penalizzante per gli esperti stimatori delle esecuzioni immobiliari, inopportuna dal punto di vista dell'efficienza delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, ingiusta sotto il profilo giuridico.
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Equo Compenso