La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 594 del 27 gennaio 2025, ha introdotto un'importante riformulazione della disciplina dell’equo compenso nell’ambito della contrattualistica pubblica, introducendo il concetto di "equo ribasso". Tale principio si pone come equilibrio tra la necessità di garantire una remunerazione proporzionata ai professionisti e il rispetto della concorrenza nei contratti pubblici. Tuttavia, mentre nel settore dei servizi tecnici per la Pubblica Amministrazione si sta definendo un nuovo paradigma normativo, nell’industria del credito ipotecario la Legge 49/2023 resta largamente disattesa dagli operatori, creando un evidente squilibrio nella tutela dei professionisti.
L’Equo Ribasso nei Servizi Tecnici per la Pubblica Amministrazione
La sentenza n. 594/2025 ha stabilito che il compenso per le prestazioni professionali nei servizi tecnici di ingegneria e architettura, sebbene soggetto alla disciplina dell’equo compenso, possa essere oggetto di ribasso, purché tale riduzione non comprometta la proporzionalità della remunerazione rispetto alla prestazione erogata. Il Consiglio di Stato ha chiarito che:
- Il compenso minimo deve rispettare i parametri stabiliti dalla normativa vigente (D.M. 140/2012 per la liquidazione dei compensi professionali);
- La riduzione dei corrispettivi può avvenire solo su voci accessorie e non direttamente sulla tariffa professionale;
- La concorrenza deve essere garantita senza svilire il valore della prestazione professionale, introducendo il concetto di "equo ribasso", che pone un tetto alla riduzione ammissibile in gara.
L’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato rientra in un più ampio tentativo di armonizzazione tra la tutela dei professionisti e l’esigenza di economicità delle Pubbliche Amministrazioni, un equilibrio che tuttavia non trova applicazione nel settore del credito ipotecario.
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