Onorari a tempo: L'art. l dell'allegato al D.M. 30.05.02 dispone che l'onorario va commisurato al tempo impiegato solo se non è possibile altrimenti.

Quindi al criterio di liquidazione degli onorari a tempo si può ricorrere esclusivamente quando non sono applicabili i criteri degli onorari variabili, e ciò può avvenire non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma anche quando, in relazione al tipo di accertamento richiesto dal Giudice, non sia logicamente giustificata, nè sia possibile un'estensione analogica, a previsioni di tariffa, per prestazioni simili.

Gli onorari a vacazione devono essere commisurati non al tempo presumibile, ma a quello effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con sentenza numero 7636 del 2019.

«Ai fini della liquidazione del compenso al Ctu, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non al presumibile tempo ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio», si legge nella sentenza.

Oggetto della sentenza è il metodo di calcolo del compenso del Ctu in una causa di responsabilità medica, ma il principio ribadito dalla Cassazione vale per tutte le tipologie di consulenze tecniche d'ufficio.

E se iniziassimo a parlare di protocolli prestazionali?

Per i consulenti delle professioni tecniche ricadono nella sfera delle tariffe tabellari una molteplicità di accertamenti ed attività come ad esempio quelli correlati ai diritti reali come ad esempio diritti di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione), distanze legali, oppure frazionamenti, accatastamenti, talvolta di natura complessa che comportano un particolare e massivo impegno del consulente e per i quali risulta difficile l’apprezzamento da parte del Giudice.

I protocolli consentirebbero da un lato di qualificare la prestazione del consulente e dall’altro consentire l’elaborazione di tabelle di liquidazione standard che coniughino l'esigenza dei professionisti di vedersi remunerati in maniera apprezzabile e quella degli uffici stessi di contenere i costi.

In allegato il testo dell'Ordinanza dell Corte di Cassazione del 18 marzo 2019.

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