Il Giudice della II sezione civile del Tribunale di Napoli dichiara nullo il contratto di mutuo per superato limite di finanziabilità dell’80% del Valore e condanna la banca al pagamento delle spese di giudizio e della CTU.

La sentenza, si basa sul combinato disposto dell’art. 38, comma 2 T.U.B. e della delibera CICR 22/4/1995, nonché si uniforma integralmente all’indirizzo espresso da Corte di Cassazione 17352/2017 sul riconoscimento del limite di finanziabilità quale elemento essenziale del contenuto del mutuo fondiario, nonché limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse da esso tutelato consistente nella regolarizzazione del “quantum” della prestazione creditizia, e relative successive decisioni di Cassazione ad essa uniformi come la recente 16776/2021.

Il caso di specie è aggravato dal fatto che, l’appartamento oggetto di garanzia, presenta e presentava, all’epoca dell’ipoteca, un insufficiente altezza interna tale da non essere considerato abitabile.

Per saperne di più scarica la sentenza del 16 novembre 2021.

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