La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della riduzione dei compensi per le vacazioni successive alla prima nei compensi a tempo per gli ausiliari del giudice. L’articolo 4, secondo comma, della legge 319/1980 è stato ritenuto in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione, perché la differenziazione tra la prima e le successive vacazioni genera una sproporzione ingiustificata nel riconoscimento economico del professionista.

Un sistema inadeguato e obsoleto

Secondo la Corte, questa riduzione tariffaria era manifestamente irragionevole, poiché imponeva compensi già esigui e insufficienti, senza alcun adeguamento periodico. Lo “scarto significativo” tra le vacazioni penalizzava i consulenti tecnici, compromettendo la qualità delle prestazioni professionali e, di conseguenza, l’efficacia del processo giudiziario.

L’urgenza di una riforma strutturale

L’abrogazione della norma, sebbene necessaria, non è sufficiente. È fondamentale un intervento del legislatore per ridefinire un sistema di compensi equo e adeguato, allineato alla complessità e all’importanza delle attività svolte dai CTU.

Occorre un adeguamento immediato del sistema tabellare, eliminando definitivamente ogni discriminazione tra vacazioni e stabilendo una retribuzione proporzionata al valore della prestazione, come già suggerito nella proposta inviata alla Commissione Ministeriale di Giustizia.

📌 Ora più che mai, serve un intervento tempestivo per una riforma strutturale che assicuri equità e sostenibilità al lavoro dei CTU.

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