Modifiche alla disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR.

L'articolo 39 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani con riguardo, tra l'altro, ai requisiti e ai compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) del TUF.

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