L’esecuzione forzata deve svolgersi secondo criteri di efficienza, efficacia e rapidità al fine di liquidare i cespiti del patrimonio del debitore conseguendo il massimo ricavato, da destinare ai creditori e, in via residuale, al debitore esecutato, nel più breve tempo possibile.
Ciò in un’ottica non solo di soddisfacimento delle ragioni creditorie e di esdebitazione del debitore mediante la liquidazione del bene ad un giusto prezzo, ma anche di contenimento dei tempi processuali ossia i parametri fissati dalla c.d. “Legge Pinto” (Legge n. 89 del 2001) e di affidabilità del sistema economico.
Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, la nomina degli ausiliari del giudice dell’esecuzione assume un ruolo strategicamente decisivo.
La trasparenza e l’imparzialità nell’assegnazione degli incarichi costituiscono una necessità imprescindibile.
Tuttavia, occorre distinguere la nomina degli ausiliari del giudice dell’esecuzione, quali esperti stimatori, custodi giudiziari e professionisti delegati dalla nomina dei gestori della vendita e della pubblicità.
Relativamente ai primi, la preparazione tecnica di esperti, custodi e professionisti delegati può incidere considerevolmente sul buon esito della procedura, sulla corretta e tempestiva emersione di eventuali criticità, sul rapido ed efficace svolgimento della procedura.
Non può, quindi, prescindersi dalla necessità di una preparazione specifica, imposta anche dalla molteplicità dei compiti e delle verifiche richieste, con la conseguenza che, per tali professionisti, non è possibile richiedere al giudice dell’esecuzione di ricorrere alla rotazione a pioggia degli incarichi.
Al riguardo, va ribadito che, relativamente ai professionisti ….
Testo estratto dall’Aggiornamento Linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura giusta delibera “Buone prassi nel settore delle esecuzioni” qui in allegato.
Fonte: Consiglio Superiore della Magistratura
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