La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo, al fine di costruire un impianto fotovoltaico, è soggetta all’imposta di registro con l’aliquota del 9 per cento e non con l’aliquota del 15 per cento. Lo decide la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3461 dell’11 febbraio 2021, priva di precedenti in sede di legittimità. (... segue)
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Fonte: il Sole24ore
Categorie:
Economia