Sentenza svaforevole alle regole per la liquidazione dei compensi degli Esperti Stimatori.
In effetti l’impegno non è stato del tutto vano perché, al di là della dichiarazione di inammissibilità degli atti di intervento, tra cui anche il nostro (ma ciò era risaputo), dalla motivazione, molto approfondita, della Corte emergono alcune affermazioni che potranno essere utili, in futuro, a suggerire parametri di liquidazione del compenso che tengano conto dell’opera svolta.
Si legge testualmente nell’ordinanza che “Il valore di stima è comunque rimesso al ponderato apprezzamento del giudice, che dovrà vagliare la congruità nel determinare il compenso dell’esperto alla stregua del pregio e dell’utilità dell’opera prestata”.
E prima ancora ha sottolineato la Corte che spetta alla discrezionalità del Legislatore contemperare il diritto del professionista alla remunerazione in misura adeguata per l’opera svolta con la doverosa considerazione del carattere pubblicistico dell’incarico.
Insomma, l’esperto stimatore è chiamato ad assolvere un incarico che ha rilevanza pubblicistica, per il quale ha diritto ad una equa retribuzione, ed i parametri per raggiungere simile risultato possono essere ricavati dalle norme in vigore.
Norme che andranno interpretate in modo tale da non penalizzare l’attività professionale svolta.
Da qui il costante impegno della nostra Associazione, di garantire la qualità della prestazione per mezzo di una adeguata preparazione, ma nello stesso tempo per far si che ciò riceva un giusto riconoscimento.
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