Riceviamo e pubblichiamo, con piacere, le osservazioni del Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piero Bellandi riguardanti il post dal titolo "La Consulta respinge la norma toscana per gli indennizzi ai balneari" pubblicato il 10 luglio u.s.

Mi permetto di far notare che il titolo dell'articolo e' fuorviante in quanto:

La Corte Costituzionale ha ritenuto di annullare le lettere C è D del secondo comma dell'art.1 della legge regionale Toscana 31/2016 perché disponenti di materie riservate alla competenza dello stato. 

Osserva la Suprema Corte:

6.2.– Le disposizioni oggetto di censura disciplinano due profili fondamentali dell’affidamento concessorio in disamina, tra loro strettamente collegati. 

Riguardano, da un lato, la fase di cessazione – per intervenuta scadenza del rapporto – delle concessioni in essere, la disciplina delle utilità correlate all’attività di impresa e delle aspettative patrimoniali del concessionario uscente. 

Riguardano, dall’altro lato, gli obblighi che dovrà assumere il nuovo concessionario in conseguenza dell’avvenuto subentro. 

6.3.– La disciplina legislativa statale di riferimento, contenuta nel codice della navigazione, in caso di ordinaria definizione del rapporto, non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell’impresa del concessionario uscente; le stesse realizzazioni non amovibili, se acquisite dal demanio ai sensi dell’art. 49 cod. nav., non comportano oneri destinati a gravare sul nuovo concessionario. 

In altre parole, le disposizioni censurate, anche prescindendo dal merito delle scelte normative, introducono evidenti novità nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali conseguenti alla cessazione, per scadenza del termine, delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, differenziando la disciplina della Regione resistente da quella prevista per il resto del territorio nazionale. 

6.4.– Tali considerazioni portano a ritenere fondata la censura prospettata con riferimento alla citata lettera e), del secondo comma, dell’art. 117 Cost. 

6.4.1.– Assume, a tale fine, rilievo determinante la previsione del pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante. 

A prescindere dalle giustificazioni addotte dalla Regione a sostegno della scelta normativa in esame, è di chiara evidenza che un siffatto obbligo, cui risulta condizionato il subentro al concessionario uscente, influisce sensibilmente sulle prospettive di acquisizione della concessione, rappresentando una delle componenti del costo dell’affidamento. 

La previsione dell’indennizzo di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d), subordinando il subentro nella concessione all’adempimento del suindicato obbligo, incide infatti sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento. 

La normativa regionale impugnata viola dunque la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», non essendo peraltro qualificabile come pro-concorrenziale (sentenze n. 165 del 2014e n. 288 del 2010)

6.4.2. – L’inscindibile correlazione dei precetti normativi oggetto delle lettere c) e d) impone di riferire ad entrambe la dichiarazione di illegittimità costituzionale. 

6.5.– Restano assorbite le ulteriori censure proposte nei confronti dell’impugnato art. 2, comma 1, lettere c) e d). 

 

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