LE STIME PER SUCCESSIONI EREDITARIE

Rappresentano un capitolo importante per il lavoro degli Estimatori, in quanto ogni famiglia prima o poi si trova di fronte alla necessità di approcciare la successione di uno o più soggetti che subentrano a un altro soggetto (de cuius) nella titolarità di diritti o obbligazioni di carattere patrimoniale.

In particolare, la successione può avvenire fra i vivi (con un atto come la vendita o la donazione) o per la morte del de cuius. La materia è regolata dagli articoli del codice civile che vanno dal 456 al 768. La chiamata alla successione può essere a titolo universale o a titolo particolare:

1) la prima riguarda gli eredi ai quali spetta la totalità o parte del patrimonio del defunto comprendente attività e passività; di quest’ultime deve risponderne totalmente. Il chiamato diventa erede con l’accettazione.

2) la seconda riguarda il legatario che diviene titolare di uno o più diritti espressamente indicati dal de cuius. Il legato si ha solo nella successione testamentaria, quando nel testamento compaia; il legatario non risponde di eventuali debiti del defunto ma solo di quelli gravanti sul legato. Quest’ultimo si acquista senza accettazione, ma vi si può rinunciare, il legatario per entrare in possesso del bene deve però farne richiesta agli eredi o agli altri legatari.

A seconda della causa, la successione può essere: legittima, testamentaria o necessaria.

Il patrimonio del de cuius in base al quale si determinano le quote disponibili è detto asse ereditario che deve comprendere i beni al momento della morte e le eventuali donazioni fatte in vita. Se con il testamento o con le donazioni il de cuius ha intaccato la quota di riserva, si può avere la successione necessaria, con la quale si reintegrano le quote legittime.

Questa operazione deve essere fatta da un giudice su richiesta degli eredi legittimari o dai loro aventi causa. La riduzione inizia dalle disposizioni testamentarie e avviene in modo proporzionale al valore dei singoli beni senza distinzione tra eredi e legatari. Dopodichè se ciò non è ancora sufficiente, la riduzione si estende alle donazioni partendo dall’ultima.

Con le norme attuali, non sono soggette le donazioni fatte da oltre 20 anni. Per questo è importante conoscere la situazione attuale rispetto alle donazioni (leggi la Guida del Notariato). Se, attraverso disposizioni testamentarie e donazioni vi è ancora una quota disponibile, si ripartisce secondo la successione legittima. Se a un erede legittimario è assegnata tutta la quota disponibile da testamento, concorre con gli altri eredi alla divisione della quota legittima; così come se da testamento ha solo una parte della quota disponibile, concorre con gli altri alla divisione dell’eredità e della parte disponibile.

Tuttavia grandi novità si prospettano per questo ambito della procedura di successione: i possibili sviluppi che porterà l'art. 13 della Legge di Bilancio 2024 saranno esaminati il prossimo 1 dicembre (alle ore 17:30) nel webinar E-Valuations su "Le nuove donazioni 2024", con l'esperto legale Corrado Brancati.
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