Sarà costituito da 140 articoli e si intitolerà ‘Disciplina delle Costruzioni’ il nuovo Testo Unico dell’Edilizia. La nuova norma andrebbe a riformare organicamente il testo del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed è stata messa a punto dal tavolo istituito dal Ministero delle Infrastrutture presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con la partecipazione di vari Ministeri, delle Regioni e delle Professioni Tecniche.

Le ultime informazioni sulla bozza della legge (riportata in allegato) indicano la presenza di 5 distinti capitoli:

1. Contenuti e disposizioni generali

2. Disciplina delle attività edilizie

3. Resistenza e stabilità delle costruzioni

4. Sostenibilità delle costruzioni

5. Accessibilità delle costruzioni

Inoltre ci sarebbero 2 parti finali relative alle disposizioni transitorie e finali e alle abrogazioni delle norme vigenti.

In definitiva, più che una riscrittura del DPR 380/2001 (ormai datato e circoscritto alla sola normativa edilizia), la nuova ‘Disciplina delle Costruzioni’ rappresenterebbe una legge realmente organica (e quindi un vero e proprio Testo Unico), il cui obiettivo ambizioso è proprio quello di disciplinare tutto il settore delle costruzioni. Verrebbero infatti abrogati e sostituiti sia il DPR 380/2001, sia la Legge 1086/1971 per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio e sia la Legge 64/1974 per le costruzioni nelle zone sismiche.

Tornando ai principali temi trattati dai 140 articoli del nuovo Testo Unico, si riportano sinteticamente di seguito gli aspetti più importanti.

Con gli articoli del Titolo I (da art. 1 a art. 6) si andrebbero ad individuare le competenze delle Regioni e degli enti locali e disciplina le distanze minime tra gli edifici nei casi di nuova costruzione, di interventi su edifici esistenti e di demolizione e ricostruzione, lasciando comunque alle Regioni e Province autonome la possibilità di introdurre proprie norme sulle distanze, altezze massime e densità, diverse da queste descritte e diverse da quelle del DM 1444/1968, per favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Il Titolo II (da art 7 a art. 65) entrerebbe nel merito delle attività edilizie, andando a normare le distanze tra i fabbricati, i regolamenti edilizi comunali e lo Sportello Unico. Introdurrebbe inoltre la nuova classificazione del patrimonio edilizio esistente, suddividendolo in immobili suscettibili di particolare tutela, di riuso e adeguamento funzionale (ma non di demolizione) e di sostituzione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica, anche al fine di favorire la rigenerazione urbana. In base alla distinzione tra nuova costruzione, addizione volumetrica, ristrutturazione avremmo anche le nuove definizioni degli interventi urbanistico-edilizi, ovvero interventi:

- di trasformazione del territorio, che comportano una modificazione permanente di suolo inedificato, in primis la nuova costruzione;

- di trasformazione del patrimonio edilizio esistente: ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizione volumetrica, ricostruzione;

- di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente: ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria;

- per opere e interventi minori: lavori relativi a pertinenze, necessari al superamento delle barriere architettoniche, manufatti rurali temporanei, opere di rinterro e scavo.

Vengono quindi riclassificati i tipi di lavori e i relativi titoli abilitativi: edilizia libera, lavori privi di rilevanza edilizia, interventi soggetti a permesso di costruire e a SCIA e di conseguenza questi ultimi 2 sarebbero i soli due titoli abilitativi previsti. Saranno inoltre univocamente normate l’agibilità degli edifici, la vigilanza sulle costruzioni, la conformità e individuate le sanzioni per tutte le violazioni.

Il Titolo III (da art 66 a art. 112) tratterebbe le norme per la resistenza e la stabilità delle costruzioni - NTC, zonazione sismica, classe di rischio delle costruzioni, materiali da costruzione -, la definizione dei ruoli degli attori del processo edilizio, gli adempimenti tecnico-amministrativi e le competenze, i controlli e le sanzioni. Non meno importante sarà la parte con le norme per il fascicolo digitale delle costruzioni, la raccolta organica di informazioni, anche disomogenee, urbanistiche, catastali, edilizie, impiantistiche, strutturali, ecc. prodotte dai professionisti e/o in possesso della pubblica amministrazione, che concorre al raggiungimento di un più elevato livello di affidabilità delle costruzioni. Il fascicolo digitale diventa lo strumento necessario per ottenere benefici contributivi e/o fiscali e/o assicurativi, dovrà essere redatto ogni volta che venga realizzata una nuova costruzione ed aggiornato quando si eseguono interventi che richiedano un titolo abilitativo.

Nel Titolo IV (da art, 113 a art. 132) verrebbe trattata la sostenibilità delle costruzioni, intesa come sostenibilità ambientale, dei materiali, efficientamento energetico, uso efficiente delle risorse idriche, gestione dei rifiuti edili, demolizione selettiva, incentivi, certificazione della sostenibilità, progettazione e realizzazione di edifici energeticamente efficienti.

Nel Titolo V (da art. 133 a art. 137) troverebbero una propria regolamentazione le norme per progettare nuovi edifici o ristrutturarli senza barriere architettoniche, mentre il Titolo VI (art. 138) si occupa di norme transitorie e il Titolo VII (art. 139 e art 140) delle abrograzioni ed entrata in vigore.

In conclusione, appare molto condivisibile la struttura prevista per il nuovo Testo Unico ed il suo obiettivo di armonizzare il complesso normativo che regola il progetto edilizio ed i suoi iter amministrativi, poichè troppo spesso si rivelano contradditori, scollegati o sovrapposti. Sarà la volta buona?

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