In tutti i settori in cui sono impegnati i Liberi Professionisti si sta discutendo su come attuare la legge 49/2023, che parla specificatamente di equo compenso (LEGGE 21 aprile 2023 , n. 49 - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali).
Mentre sonnecchiano i committenti di vari ambiti operativi interessati dalla legge 49 (anche se la norma impone di rivedere le convenzioni e gli accordi sin qui stipulati), un interessante esempio di come riconoscere l'equo compenso per le attività intellettuali arriva dal campo dell'Editoria.
Infatti l’Agcom (l’Authority che vigila sulle comunicazioni) e la Federazione degli editori di giornali (la Fieg) hanno ottenuto dal Consiglio di Stato una fondamentale sentenza che ha reintrodotto il principio del cosiddetto "equo compenso": le grandi piattaforme del web (ad esempio Meta) sono tenute per legge a garantire un adeguato riconoscimento economico quando utilizzano i contenuti editoriali.
Contro il regolamento dell’Agcom era scesa in campo proprio Meta-Facebook, che aveva ottenuto dal Tar la sospensione del provvedimento; da qui la contromossa dell’Agcom che, insieme con la Fieg, si sono rivolte al Consiglio di Stato. A decidere la partita è stata la sesta sezione di Palazzo Spada, per cui il regolamento Agcom torna ad essere efficace e a svolgere la sua funzione fondamentale per il buon esito delle trattative, che da oggi potranno nuovamente svolgersi anche tenendo conto dei criteri di riferimento elaborati dall’Autorità al fine di determinare quanto dovuto agli editori per l’uso che le piattaforme fanno dei contenuti giornalistici.
In una società di servizi come è la nostra, non riconoscere al lavoro intellettuale l'importanza che esso riveste per lo sviluppo economico e sociale è anacronostico.
Pertanto ci meraviglia che a quasi un anno di distanza dalla sua approvazione in Parlamento, nulla di concreto sia stato fatto per attuare i precetti normativi indicati dalla legge 49/2023. Forse, seguendo quanto fatto da Fieg ed anche da quanto stabilito dall'art 9 della legge 49, è arrivato il momento di pensare ad una Class Action.
L. 49/2023 - Art 9. - Azione di classe
1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l’azione di classe ai sensi del titolo VIII -bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.
Per chi vuole rileggere quanto stabilito dalla legge 49/2023, qui trovate il testo integrale
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