• I recenti DPCM in materia di emergenza sanitaria stabiliscono che le udienze civili e penali sono sospese fino al 15.4.2020. Tale sospensione non si applica al caso di soggetti in condizione di arresto o custodia cautelare. Quest’ultima viene molto sollecitata quale soluzione alternativa come disposto dall’art. 123 del DL del 17.3.2020. Pertanto qualora siate coinvolti in un Procedimento del genere in qualità di CT del PM ovvero Perito di Ufficio sarebbe opportuno di inviare istanza a mezzo PEC all’Ufficio Giudiziario per ricevere indicazioni a riguardo. E’ possibile che la custodia cautelare domiciliare non sia ritenuta una condizione di emergenza e pertanto l’udienza possa essere rinviata.

I termini per l’invio delle CTU sembrerebbero formalmente sospesi dal 9.3.20 al 15.4.20 secondo una lettura ermeneutica della Legge. Infatti l’art. 83 del DL del 17.3.2020 definisce che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Sebbene non sia mai usata la dicitura CTU, il Legislatore chiarisce che i termini sono sospesi “… in genere, per tutti i termini procedurali”. Una CTU deve necessariamente ricomprendersi in questo ambito perché coesa alla vertenza stessa e redatta da un ausiliario delegato dal Giudice, questo quantomeno per le attività alle quali possono partecipare parti, legali e consulenti (ex art. 194 cpc) e i termini per la formulazione delle osservazioni (ex art 195 cpc).

Tuttavia apparo, in caso di necessità, a sottoporre una istanza telematica per nuova calendarizzazione della bozza CTU, repliche CTP e deposito CTU definitiva. La ridotta presenza di personale negli uffici potrebbe fare in modo che la istanza non sia valutata in tempo dalla Cancelleria e dal Giudice. In questo caso si potrà sempre fare riferimento al predetto articolo quale salvaguardia del proprio operato ed evitare contestazioni di parte inerenti l’elaborato e la parcella.

Per i procedimenti di urgenza (ATP, ricorso ex art. 700,…..) non apparirebbero esserci le condizioni sospensive, ma in questo caso è opportuno relazionarsi con la segreteria del Giudice.

• Nei casi particolari per cui la vertenza civile non è gestita dall’Ufficio Giudiziario per via telematica (esempio Giudice di Pace il CTU potrebbe trovarsi impossibilitato a depositare il carteggio in quanto gli Uffici sono dedicati solo ad atti urgenti. La soluzione è quella di approntare una istanza da protocollare a mezzo PEC (eventualmente indirizzando al Protocollo Generale) in cui si palesa la impossibilità a procedere al deposito cartaceo con richiesta di differimento dal 15.4.2020. Contestualmente si può procedere all’invio a mezzo PEC ai Procuratori della CTU e allegati con copia della istanza.

Le operazioni peritali in regime ex art. 360 c.p.p. è opportuno siano differite a dopo il 15.4.2020 dandone comunicazione ai Difensori o Procuratori a mezzo PEC. Si consiglia di analizzare il singolo caso se può configurarsi un particolare deterioramento di un reperto al fine di non incorrere in future contestazioni. Può essere utile condividere le azioni di salvaguardia con il custode giudiziario. Anche in questo caso è opportuno coordinarsi con il Magistrato.

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