Dopo la sentenza n. 30163 del 15 dicembre 2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una volta sui valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Con la recente sentenza n. 3197 del 9 febbraio 2018 le quotazioni OMI possono essere prese in considerazione per individuare un valore presunto ribadendo che sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (Cassazione n. 25707/2015).
Si tratta di un tema sul quale la Suprema Corte si era già espressa, con la Sentenza n. 21569/2016 “le stime dell'OMI sono meri valori presuntivi” e con l’Ordinanza n. 20378/2017 “il riferimento alle stime effettuate sulla base dei valori OMI per aree edificabili site nel medesimo comune non è idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile tenuto conto che il valore può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass. n. 18651/2016)”.
Sullo stesso orientamento giurisprudenziale della Cassazione anche le tante sentenze di Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali (CTR Lazio in testa), che hanno consolidato in questi ultimi anni il principio secondo cui le valutazioni OMI sono mere elaborazioni statistiche che non possono essere utilizzate come prova esclusiva del valore. Fra tutte la Sentenza n. 2549/9/16 CTP Milano “le quotazioni OMI rappresentano solo il dato iniziale ai fini dell’individuazione del valore venale”.
Escluse le quotazioni OMI da Bankitalia
Una indicazione precisa è arrivata a fine settembre 2016 dalla Banca d’Italia, che ha ...
Fonte: Monitorimmobiliare
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