Lo scopo primario della legge in materia di mediazione civile è quello di favorire la conciliazione prima che si vada ad instaurare un giudizio rispetto alla controversia insorta.

Anche le divisioni, ereditarie e non, rientrano nel novero delle materie per cui è obbligatoria la mediazione; ciò comporta che prima di radicare un giudizio in materia di divisioni va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.5 D.Lgs.vo 28/10; pena la improcedibilità della domanda.

Peraltro, l’accordo fatto in mediazione comporta agevolazioni fiscali di cui si parlerà tra l’altro nel corso del webinar co-organizzato da E-Valuations e A.Na.Me.C. dal titolo “Diritto successorio e valutazioni immobiliari” che si terrà il prossimo 26/03/2021 (ore 15:30).

Nel corso del webinar, introdotto dal Presidente E-Valuations, dr. Angelo Donato Berloco, illustrerò i profili pratici e le modalità operative per lo svolgimento della consulenza tecnica nelle controversie legate ai rapporti successori. Inoltre il webinar vedrà la partecipazione del notaio Teresa Ligozzi sul tema relativo alla evoluzione normativa e all’attuale disciplina giuridica posta alla base del diritto successorio), mentre l’avv. Francesca D’Avino illustrerà i temi connessi con le Alternative Dispute Resolution.

Di seguito riporto il quadro generale a cui fa riferimento il webinar ed alcuni spunti operativi.

Il giudizio di divisione ereditaria, in estrema sintesi, ha lo scopo di valutare la “massa ereditaria” da suddividere tra gli eredi (o dividenti) per poi andare a formare le singole quote ereditarie. Pur trattandosi di un giudizio di cognizione piena, il ruolo del Giudice è quello di aiutare i condividenti a trovare una equa ripartizione in modo che ogni erede (o condividente) abbia una quota analoga agli altri. Ogni coerede rappresenta per legge un distinto ed autonomo centro di interessi e si pone in “contrasto” con gli altri eredi proprio in virtù del fatto che ciascuno deve (o dovrebbe) avere una quota pari agli altri e nessuno deve (o dovrebbe) venire leso nel proprio diritto.

La previsione normativa della obbligatorietà della mediazione in questa materia risulta quindi molto condivisibile poiché finalizzata a sgravare i Tribunali di una serie di liti che, non solo non si possono definire contenziosi puri, intendendo con questo termine i contenziosi in cui, in linea teorica, vi è una parte soccombente ed una parte vittoriosa, ma che d’altro canto sottendono rivendicazioni di carattere personale (e spesso con profili non prettamente giuridici), che solo in ambito di mediazione si riesce a scardinare, discutere e superare.

Quando le parti, eredi o condividenti, raggiungono un accordo in mediazione sulla suddivisione di diritti reali su beni immobili o quote di essi, esso può essere direttamente trascritto ma ai fini della verifica di conformità tra il contenuto dell’atto e le prescrizioni di legge è espressamente richiesta l’autentica notarile. Affronta la questione anche il Tribunale di Roma con ordinanza 17 novembre 2015. L’art. 11 del D. Lgs.vo 28/10, comma 3, prevede che se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma un processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L’articolo 2643 c.c. tuttavia non contempla le divisioni che sono invece disciplinate dal successivo articolo 2646 c.c. Vero è che l’articolo 11 del decreto 28 fa espresso riferimento ai contratti di cui all’art. 2643 c.c. ma è vero pure che escludendo la trascrivibilità di atti pur soggetti a trascrizione obbligatoria per legge, di accordi conclusi in un procedimento per cui il legislatore stesso impone la mediazione come condizione di procedibilità della domanda, si andrebbe incontro ad una contraddizione. Il Tribunale capitolino ritiene che risultino trascrivibili tutti gli accordi contenenti atti o negozi per cui il codice civile prevede la trascrivibilità. Il principio si basa sul fatto che l’accordo stipulato tra le parti in sede di mediazione trova la sua disciplina specifica in tema di trascrizione nella legge medesima e non nelle disposizioni in materia di trascrivibilità degli atti poste dal codice civile nei cui confronti si pone una mera esigenza di coordinamento. Il principio di specialità porta quindi a rinvenire la soluzione della questione sollevata nelle disposizioni in materia di mediazione civile. Continua il Tribunale, sostenendo che l’interpretazione sistematica della legge in materia di mediazione civile ha lo scopo di favorire la conciliazione prima del giudizio della controversia insorta, scopo la cui realizzazione presuppone il riconoscimento della piena validità ed efficacia dell’accordo concluso tra le parti, con la sola particolarità che ai fini della sua trascrizione è espressamente richiesta l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un Notaio ai fini della verifica della conformità del contenuto dell’atto alle prescrizioni di legge.

La pronuncia del Tribunale di Roma è stata fondamentale per superare un vuoto normativo ed una palese contraddizione del sistema. Non avrebbe avuto senso imporre alle parti la mediazione nelle ipotesi di divisione escludendo che l’eventuale accordo non potesse essere trascritto.

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