Cruciale risulta la valutazione e chi la dovrà svolgere, come evidenziato da diversi commenti pervenuti al MEF e allegati alla presente.
In allegato i pdf dei commenti pubblicati dal MEF.
Il decreto legislativo 21 aprile 2016, n.72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ha provveduto ad inserire, tra l’altro, l’articolo 120-quinquiesdecies (inadempimento del consumatore) nel TUB.
Il comma 5 del nuovo articolo 120-quinquiesdecies stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d’Italia, siano dettate disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo. Tali commi prevedono, in sintesi, che le parti di un contratto di credito, al momento della conclusione dello stesso, in caso di inadempimento del consumatore, possano convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o i proventi della vendita del medesimo bene comportano l'estinzione del debito, con diritto all’eccedenza per il consumatore se il valore dell’immobile o l’ammontare dei proventi è superiore al debito residuo; che il finanziatore non possa condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola e che, qualora il contratto di credito contenga la clausola, il consumatore è assistito, a titolo gratuito, da un consulente scelto dal consumatore al fine di valutarne la convenienza.
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Osservatorio CTU - Esecuzioni Immobiliari