Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/e del 7/5/2018
Ai sensi dell’art. 191 c.p.c., il giudice del Tribunale, ai fini di acquisire tutti gli elementi di valutazione utili alla formazione della decisione, può richiedere il parere di un esperto sulla materia oggetto della controversia o suparticolari cognizioni scientifiche o tecniche.
Il consulente tecnico d’ufficio (cd.CTU) deve pertanto rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionarne i risultati nell’elaborato peritale.
Ne consegue che il “committente”, vale a dire il soggetto che commissiona il lavoro professionale al CTU, è senza dubbio l’Amministrazione giudiziaria.
I CTU devono emettere fattura nei confronti dell’Amministrazione della giustizia committente.Ancorché tale ente rientri nel perimetro soggettivo di applicazione dello split payment, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione di tale meccanismo in quanto lo stesso non effettua alcun pagamento nei confronti del CTU.
La circolare del Ministere della Giustizia (in download) di recente emanazione chiarisce tale aspetto.
E-Valuations ha seguito l'articolata questione e ritiene con tali informazioni fornire concreta risposta ai propri iscritti ed in particolare a coloro che, tra l'altro, svolgono attività di CTU nei Tribunali d'ITALIA.
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